Il nuovo articolo 182 septies della legge fallimentare rafforza il ruolo delle Banche nel dialogo con debitore ed advisors rendendo, auspichiamo, l’Istituto di credito, propulsivo nella risoluzione della crisi d’impresa.
Il nuovo ruolo del concordato preventivo nella crisi d’impresa, alla luce delle non ancora stemperate perplessità e difficoltà interpretative del D.L. n. 83/2015, convertito in L. n. 132/2015 in vigore dal 21.08.2015, pare incentrato su di una procedura concorsuale che fa della continuità pura il principale asset da proteggere e da difendere.
Il Fallimento pare aver acquisito nuovo slancio e vigore, anche tramite una maggiore valorizzazione dell’esercizio provvisorio mediante vendita dell’azienda o di rami della stessa in tempi rapidi, se parametrato alle nuove norme sul concordato liquidatorio, ora obbligatoriamente ancorato alla percentuale minima del 20% al ceto chirografario.
Nell’empasse e nel silenzio della “commissione Rodorf”, che sta lavorando alacremente su una completa rivisitazione della legge fallimentare, realizzando – auspichiamo – una sorta di testo unico sulla crisi e sulle insolvenze, interpretiamo il nuovo ruolo del Curatore chiamato a dirigere ed eseguire in tempi rapidi, ogni attività liquidatoria cercando, quando possibile, di salvare aziende e posti di lavoro.
Il decreto legge 83 ha, altresì, focalizzato l’attenzione degli operatori del diritto concorsuale sulle proposte concorrenti di concordato, sulle gare di vendita del compendio aziendale nonché sulla metodologia di emersione tempestiva della crisi, come raccomandato dalla Commissione Europea sulle insolvenze col documento inviato a tutti gli stati membri del 12.3.2014.
Dott. Andrea Ferri Consigliere delegato all’area giudiziale - ODCEC Bologna
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